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16/07/2014 - La valutazione dei rischi per le attività svolte presso terzi - INAIL
L’Inail (Settore Ricerca - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza) ha pubblicato nell’aprile del 2014 un documento dal titolo “LE ATTIVITÀ ESTERNE - Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi", nel quale ribadisce che la necessaria azione di preventivo coordinamento con il datore di lavoro (DL) che ospita un lavoratore di altra ditta per svolgere una specifica attività lavorativa (es. Manutenzione) “costituisce obbligo primario del DL mandante nei riguardi della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
Riguardo alle attività svolte verso terzi, con riferimento al D.Lgs. 81/2008, il documento sottolinea che la preventiva valutazione dei rischi “resta di competenza del DL mandante che rimane sempre responsabile nei confronti del lavoratore inviato presso terzi”.
E dunque, come già preannunciato, la “necessaria azione di preventivo coordinamento con il DL ospitante costituisce pertanto obbligo primario del DL mandante”.
Sono ricordate alcune attività tipiche svolte fuori sede presso siti di altri DL ospitanti:
- le manutenzioni (“extra DUVRI”, cioè le attività in cui manca il presupposto della presenza di un contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione mediante il quale il DL affida ad un soggetto esterno dei lavori, servizi o forniture);
- le installazioni e i montaggi;
- il post vendita;
- le verifiche e le ispezioni di tecnici di Enti Pubblici
- le attività di ricerca nell'ambito scientifico;
- le certificazioni (witness).